Dopo un iter travagliato il decreto di legge sugli ecoreati ieri è stato approvato in via definitiva dal Senato ed è diventato legge ottenendo ampio consenso in entrambe le Camere. Tanti, tantissimi consensi. Avranno espresso parere favorevole al ddl anche quei deputati che precedentemente avevano aggredito le normative ambientali del nostro Paese? Ma torniamo alla normativa. Essa ha introdotto cinque nuovi delitti, nel codice penale, contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo ed omessa bonifica. Nel dettaglio: il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento dello stato preesistente delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. Il reato di disastro ambientale viene punito con una pena che prevede la reclusione da 5 a 15 anni. Riguarda un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema ed è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. L’articolo 452-sexies punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’impedimento del controllo ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, o cambiando in modo artificioso il loro stato.
Il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di due terzi . Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per l’ambiente. Sono previste aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l’ambiente. Diminuzione di pena per coloro che s’impegnano a evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi prima di giungere al processo di primo grado. Diminuzione della pena anche per chi collabora concretamente con le autorità per ricostruire i fatti illeciti. L’autorità giudiziaria ha l’obbligo di confiscare i prodotti o i profitti del reato o che sono servite a commetterlo. La confisca non è prevista se i beni appartengono a terzi estranei al reato. Quando non è possibile confiscare i beni, il giudice procede con la confisca per equivalente. Per le violazioni che non hanno provocato, danno e pericolo alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette è previsto un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni attraverso apposite prescrizioni e attraverso il pagamento di una somma di denaro.
Appare chiaro dunque che il Ddl, apprezzabile nel complesso, presenta però alcuni punti oscuri o, potremmo dire, poco illuminati come quello che riguarda il criterio dell’abusivismo. Tra “decennali vuoti normativi colmati”, per dirla alla Renzi, e il segno del “grande passo di civiltà” compiuto dall’Italia, per dirla come il ministro della Giustizia Andrea Orlando, i cittadini si augurano, credo, che con tale normativa sarà davvero più facile tutelare il territorio e perseguire i crimini commessi contro l’ambiente, senza per questo applicare sconti di pena o lanciare ancore a chi è già sotto processo. Un passo avanti tinto di verde, dunque, quel verde che si sa è anche il colore della speranza!